PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.